La Commissione per gli Interpelli, istituita presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con gli atti Interpello 20/2014 e Interpello 18/2014, ha fornito i chiarimenti del caso in merito alle modalità di nomina dei Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) nelle aziende con più di quindici dipendenti e riguardo alla qualificazione giuridica del momento dell’effettuazione delle visite mediche.

Quanto all’Interpello 20/2014 l’istanza era proposta dall’Ordine Nazionale dei Consulenti del Lavoro, i quali richiedevano l’intervento della Commissione, di cui sopra, per conoscere “se per le imprese con più di 15 lavoratori sia consentita l’elezione o la designazione del Rappresentante die Lavoratori per la Sicurezza esclusivamente tra i componenti delle Rappresentanze Sindacali Aziendali, o se diversamente l’elezione possa riguardare anche altri lavoratori non facenti parte delle Rappresentanze Sindacali Aziendali (ferma restando la designazione in caso di mancato esercizio del diritto di voto”. La richiesta di chiarimento era rivolta, quantomeno, a conoscere se la nomina dell’RLS, per le imprese con più di 15 lavoratori, dovesse essere esclusivamente effettuata tra le Rappresentanze Sindacali Aziendali o diversamente fosse comunque legittima la nomina di altri lavoratori non facenti parte delle RSA.

Nel merito la Commissione per gli Interpelli, ha ricordato in via principale come il disposto normativo (art. 47, comma 4, del d.lgs. n. 81/2008) indica che l’individuazione dell’RLS, per le aziende o unità produttive con più di quindici lavoratori, va effettuata all’interno delle Rappresentanze Sindacali Aziendali. Pertanto al quesito proposto dall’Ordine Nazionale dei Consulenti del lavoro l’indicazione derivante dalla pronuncia del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali prevede che la nomina di un RLS nelle aziende o unità produttive con più di 15 lavoratori potrà contemplare l’individuazione di un soggetto non appartenente alle Rappresentanze Sindacali Aziendali “esclusivamente laddove non sia presente una rappresentanza sindacale a norma dell’art. 19 della Legge 300/70”. Conseguentemente, a seguito dell’Interpello 20/2014, la nomina dell’RLS nella aziende o unità produttive con più di 15 lavoratori seguirà due strade differenti a seconda che siano presenti o meno Rappresentanti Sindacali Aziendali. In caso affermativo, inevitabilmente l’RLS dovrà essere eletto tra i lavoratori appartenenti alle RSA, diversamente sarà considerato atto legittimo la nomina di altro lavoratore vista l’effettiva assenza di rappresentanti sindacali.

Sintesi delle modalità di individuazione dell’RLS
Aziende o unità produttive RLS
Tutte
  • Elezione Rls;
  • Designazione Rls;
Fino a 15 lavoratori
  • L’Rls è di norma eletto direttamente dai lavoratori al loro interno oppure è individuato per più aziende nell’ambito territoriale o del comparto produttivo
Oltre i 15 lavoratori
  • L’Rls è eletto o designato dai lavoratori nell’ambito delle rappresentanze sindacali in azienda
  • Nel caso di mancanza di rappresentanze sindacali aziendali è di norma eletto direttamente dai lavoratori al loro interno oppure è individuato per più aziende nell’ambito territoriale o del comparto produttivo

Rispetto, invece, all’Interpello 18/2014 l’Unione sindacale di Base dei Vigili del Fuoco, procedeva all’invio di una istanza di interpello per conoscere “se nell’effettuazione delle visite periodiche per il rinnovo dell’inidonietà psicofisica all’impiego, come da art. 41 del D.lgs. 81/08, detta visita va svolta in orario di lavoro o se il datore di lavoro ha facoltà di inviare il lavoratore a visita anche quando esso sia fuori dal normale orario di servizio. Inoltre se il tempo impiegato dal lavoratore per effettuare detta visita qualora si svolga al di fuori dell’orario di servizio deve o meno essere retribuito come orario di lavoro straordinario.” L’Unione sindacale di Base dei Vigili del Fuoco, procedeva quindi ad una doppia richiesta di chiarimento. Da un lato si chiedeva se la visita medica di cui all’art. 41 del d.lgs. 81/08 fosse o meno da considerarsi attività obbligatoria da svolgersi esclusivamente durante il normale orario di lavoro. Dall’altro lato e presupponendo una risposta affermativa nella possibilità di effettuare la visita medica fuori dall’orario normale di lavoro, si chiedeva se le ore ulteriori dovessero essere corrisposte come ore di straordinario.

Sul punto la Commissione per gli Interpelli, premettendo che il datore di lavoro è obbligato a valutare l’idoneità (psico-fisica) alla mansione a cui è o sarà adibito il lavoratore e che comunque quest’ultimo è obbligato a sottoporsi agli accertamenti sanitari, richiamando l’art. 41 del d.lgs. 81/08 – rubricato “Sorveglianza sanitaria” conferma che incidentalmente non vi è alcun riferimento relativo al momento in cui tali controlli devono essere effettuati. Tuttavia, però, sebbene non vi è un riferimento esplicito della collocazione temporale della visita medica, questa va considerata come “funzionale all’attività lavorativa e pertanto il datore di lavoro dovrà comunque giustificare le motivazioni produttive che determinano la collocazione temporale della stessa fuori dal normale orario di lavoro”. Inoltre, la stessa Commissione ricorda che non si può ignorare quanto previsto dall’art. 15, comma 2, del d.lgs. 81/08 che espressamente prevede “Le misure relative alla sicurezza, all’igiene ed alla salute durante il lavoro non devono in nessun caso comportare oneri finanziari per i lavoratori”.

In definitiva, l’interpello 18/2014 – in materia di visite mediche – fornisce importanti chiarimenti secondo cui, le visite mediche devono essere effettuate durante l’orario di lavoro tenendo ben presente i turni e le reperibilità dei lavoratori. Qualora, invece, ci siano giustificate esigenze lavorative (che vanno motivate) sarà legittimo effettuare le visite mediche fuori dal normale orario di lavoro garantendo però al lavoratore quanto dovuto in termini di straordinario giacché lo stesso – come affermato dalla Commissione per gli Interpelli – “dovrà comunque considerarsi in servizio a tutti gli effetti durante lo svolgimento di detto controllo anche in considerazione della tutela piena del lavoratore garantita dall’ordinamento”.