Il provvedimento n. 105953/2014 dell’8 agosto 2014, emanato congiuntamente dall’Agenzia delle Entrate e dalla Guardia di Finanza, prevede ulteriori adempimenti in materia di antiriciclaggio per i soggetti di cui agli artt. 11, 12, 13 e 14 del d.lgs. n. 231/2007 (Intermediari Finanziari, Commercialisti, Consulenti del Lavoro, CED, CAF, Notai, Avvocati, Revisori Contabili, Intermediari Assicurativi, Agenzie Immobiliari, Case da gioco e scommesse, c.d. “Compro Oro”, etc.).

Il succitato provvedimento reca disposizioni di attuazione relative alla rilevazione ai fini fiscali di trasferimenti da e per l’estero di denaro, titoli e valori (c.d. Monitoraggio Fiscale), di cui al d.l. n. 167/1990, decreto da ultimo modificato dalla Legge 6 agosto 2013 n. 97 (c.d. Legge Europea 2013). 

In particolare, allo scopo di garantire la massima efficacia all’azione di controllo ai fini fiscali, in deroga ad ogni vigente disposizione di legge, sono stati attribuiti specifici poteri di richiesta all’Ufficio Centrale per il contrasto agli illeciti fiscali internazionali (UCIFI) istituito presso l’Agenzia delle Entrate e ai nuclei speciali della GdF.

Tali richieste, e le relative risposte, dovranno necessariamente essere effettuate a mezzo PEC, (eccetto le richieste trasmesse prima del 31 ottobre, c.d. periodo transitorio, per le quali è ammessa la trasmissione in formato cartaceo, con misure idonee a garantire la riservatezza delle comunicazioni).

A tal fine, entro il 31 ottobre 2014, i destinatari della normativa antiriciclaggio sono tenuti a comunicare il proprio indirizzo PEC all’Agenzia delle Entrate tramite il servizio Entratel o Fisco on line, secondo quanto specificato nel d.p.R. n. 322 del 22 luglio 1998 e nel decreto del MEF 31 luglio 1998 e successive modificazioni. Tale comunicazione si rende necessaria ai fini dell’inserimento di tali caselle nel registro degli indirizzi elettronici di cui al provvedimento del Direttore dell’Agenzia del 22 dicembre 2005 e va effettuata utilizzando il tracciato di cui all’allegato n. 5 del medesimo provvedimento.

Oggetto delle suddette richieste da parte dell’UCIFI e della Guardia di Finanza, sono le operazioni di importo pari o superiore a 15.000 euro (anche frazionate) – esclusivamente per i soggetti di cui all’art. 11, commi 1 e 2 , del d.lgs. 231/2007 – e le informazioni relative all’identità dei titolari effettivi con riferimento a specifiche operazioni con l’estero o rapporti ad esse collegate (per tutti gli altri destinatari della normativa antiriciclaggio).

Le informazioni richieste dovranno essere inviate (entro 30 giorni per le richieste di informazioni relative alle operazioni di importo pari o superiore ad € 15.000, entro 15 giorni per le richieste di informazioni relative all’identità dei titolari effettivi), mediante documenti statici non modificabili, all’UCIFI o al Reparto Speciale della Guardia di Finanza. La validità della risposta sarà attestata da parte dell’Agenzia delle Entrate con apposita comunicazione prodotta tramite PEC; le risposte non accettate dal sistema di validazione dovranno essere riprodotte in forma valida entro 5 giorni dal ricevimento del messaggio PEC.

Restiamo in attesa di ulteriori aggiornamenti a riguardo. E’ auspicabile, infatti, che l’Agenzia delle Entrate chiarisca le modalità per effettuare la suddetta comunicazione, predisponendo eventualmente un apposito software.

Il nostro Ufficio Antiriciclaggio è a disposizione per ogni supporto ed assistenza in merito (+39 080/8853063).