Diverse le novità introdotte dagli Accordi Stato – Regioni, in vigore dal 26 gennaio, sulla formazione dei datori di lavoro (DL-RSPP), lavoratori, dirigenti e preposti in materia di salute e sicurezza ai sensi degli art. 34 e 37 del d.lgs. n. 81 del 2008.
L’applicazione delle nuove regole, disciplinando puntualmente quanto già previsto dal T.U. Salute e Sicurezza, offre gli attesi chiarimenti riguardo alle peculiarità formative di metodo e contenuto, spesso soggette ad interpretazioni dissonanti.
L’intero sistema, per tutti gli interessati, si arricchisce della necessaria flessibilità formativa generale e specifica, messa a sistema introducendo una classificazione (collegata ai codici di settore ATECO vigenti) articolata in 16, 32 e 48 ore a seconda del rischio aziendale e modulata in quatto percorsi formativi (Normativo-giuridico, gestione ed organizzazione della sicurezza, individuazione e valutazione dei rischi, formazione e consultazione dei lavoratori), a cui deve aggiungersi il relativo aggiornamento quinquennale. Questo significa che non vi debbano essere argomenti trascurati o eliminati dalla formazione per la sicurezza e che la stessa deve intendersi quale percorso continuo, non un mero assolvimento burocratico.
Andando per gradi tra le altre novità, l’Accordo sui datori di lavoro che intendano svolgere i compiti di R.S.P.P. costituisce una vera e propria evoluzione ed un atto dovuto rispetto al consueto. In precedenza, infatti, erano sufficienti 16 ore di formazione per il datore di lavoro che volesse svolgere tale funzione, a differenza dell’iter, decisamente più lungo, richiesto per completare il percorso formativo degli altri soggetti disposti a svolgere lo stesso incarico. In tal modo, l’Accordo rende giustizia al ruolo ed alle funzioni del R.S.P.P., assodato che il datore di lavoro debba essere meglio formato del suo personale sia per ragioni di competenze che di responsabilità. Riguardo agli altri soggetti, si segnala in particolar modo la previsione di una formazione “aggiuntiva”, oltre a quella prevista per i lavoratori, in riferimento alla figura dei preposti e, ancora, la possibilità di erogare per intero in modalità e-Learning la formazione per i dirigenti.
Passando dai soggetti da formare ai formatori, un ruolo fondamentale viene riconosciuto agli organismi paritetici che va al di là della semplice collaborazione nella realizzazione dei corsi. Di fatti, nel caso in cui il datore di lavoro intenda predisporre autonomamente la pianificazione e realizzazione dell’attività di formazione, questi è tenuto obbligatoriamente a richiedere un riscontro all’organismo paritetico che potrà essere formulato non oltre 15 giorni dalla richiesta altrimenti considerata procedibile.
Nuova è anche la definizione di docente rispetto al quale, in attesa dei criteri per la qualificazione dei formatori, che saranno disposti dalla Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro, deve intendersi colui che possa dimostrare almeno tre anni di esperienza di insegnamento o professionale in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Quanto all’organizzazione dei corsi stessi, viene fissato in 35 discenti il numero massimo dei partecipanti a cui verrà rilasciato l’attestato solo dopo aver partecipato al 90% del monte ore previsto per il corso e previa verifica finale di apprendimento da svolgersi esclusivamente in presenza.
La previsione più significativa di tutto l’Accordo riguarda, senza dubbio, l’apertura alla modalità di erogazione-apprendimento formativo in modalità e-Learning. L’opportunità è limitata alla formazione generale dei lavoratori, interamente per i dirigenti e per i corsi di aggiornamento di tutti i soggetti, per la formazione particolare e aggiuntiva dei preposti e in fine per i progetti formativi sperimentali. Se pur di grande utilità, sembra che l’Accordo si riservi delle garanzie sulla potenzialità della formazione a distanza per evitare che questa modalità si trasformi a solo fattore di business per le entità erogatrici. Infatti, per ricorrere alle modalità e-Learning devono sussistere alcune condizioni basilari tra cui: tutor o docente esperto (in possesso dei requisiti del docente) disponibile per la gestione dell’intero percorso formativo, tracciabilità dei tempi di fruizione, possibilità di ripetere parti del percorso, prove intermedie di apprendimento (anche online) e verifica finale esclusivamente in presenza.
Si spera che quanto disposto non costituisca mero dettaglio ma rappresenti un punto di partenza per la platea dei soggetti interessati (senza dimenticare i consulenti aziendali, medici competenti, parti sociali e istituzioni) per affermare più di prima la “cultura della sicurezza” spesso evocata e meno praticata scegliendo la semplice via formale degli adempimenti.