L’Istituto Assicuratore contro gli infortuni e le malattie professionali ha recentemente diffuso una nuova versione del modello OT/24.

Com’è noto tale modello consente alle aziende – che hanno apportato interventi migliorativi delle condizioni di salute e sicurezza all’interno della propria organizzazione di lavoro – di chiedere all’INAIL la riduzione del premio annuo dovuto. Più specificatamente, la domanda costituisce in senso tecnico la modalità attraverso cui richiedere il riconoscimento dell’oscillazione del tasso di prevenzione normalmente applicato. Ossia la richiesta di riduzione del tasso medio di tariffa. Procedibile in seguito al primo biennio di attività, il cui accoglimento permette la rideterminazione del tasso medio di tariffa parametrato sulla base dei lavoratori in organico nell’anno di riferimento.

Sul punto, va ricordato che l’aggiornamento delle tariffe dei premi assicurativi INAIL delle quattro gestioni (industria, artigianato, terziario, altre attività) era già stato effettuato in primis dal DM 12 dicembre 2000, adottato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e in secundis con rettifica allo stesso decreto apportata con DM del 3 dicembre 2010 dello medesimo Dicastero. Ad oggi, quindi, l’articolazione della richiesta di oscillazione del tasso medio per prevenzione, dopo i primi due anni di attività, è articola con le seguenti modalità:

  • Imprese fino a 10 lavoratori – Riduzione del 30%;
  • Imprese da 11 a 50 lavoratori – Riduzione del 23%;
  • Imprese da 51 a 100 lavoratori – Riduzione del 18%;
  • Imprese da 101 a 200 lavoratori – Riduzione del 15%;
  • Imprese da 201 a 500 lavoratori – Riduzione del 12%;
  • Imprese con oltre 500 lavoratori – Riduzione del 7%

Sotto l’aspetto pratico/procedimentale, nei prossimi modelli OT/24 le imprese – oltre a dimostrare di aver apportato gli interventi migliorativi entro il 31 dicembre 2014, dovranno attestare di essere in possesso degli ulteriori presupposti applicativi. Tra questi rientrano il DURC e i prerequisiti in materia di disposizioni obbligatorie per la prevenzione infortuni e di igiene del lavoro.

L’INAIL, a sua volta, concederà la riduzione del premio con provvedimento motivato previa valutazione positiva degli aspetti relativi a:

  • struttura del servizio di prevenzione e protezione e dei sistemi di pronto soccorso, di emergenza e antincendio;
  • caratteristiche tecniche delle attrezzature, delle macchine e degli impianti;
  • modalità di attuazione della sorveglianza sanitaria;
  • livello di informazione e formazione dei lavoratori;
  • stato della programmazione delle misure di prevenzione e protezione.

Inoltre, la vera novità presente nell’ultimo modello OT/24 diffuso dall’INAIL riguarda l’inserimento di un’ulteriore colonna nella quale sono riportate le tipologie di documenti che l’Istituto Assicuratore ritiene probanti degli interventi migliorativi dichiarati dall’azienda. Tale novità si prefigge l’obiettivo di migliorare la lettura dell’istanza di riduzione del tasso di tariffa, risolvendo quindi le incertezze interpretative.

Pertanto entro il 28 febbraio 2015 – data ultima di prestazione dei modelli – le richieste di riduzione del tasso di tariffa inviate all’Istituto Assicuratore con il modello OT/24 2015, con le recenti integrazioni, dovranno essere di più agevole lettura, auspicando una maggior velocizzazione delle attività amministrative di accoglimento o diniego delle istanze entro comunque il limite dei 120 giorni dalla presentazione della domanda, così come previsto dal DM 3 dicembre 2010 di cui sopra.